Descrizione
La Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, in merito alle linee di indirizzo generali ed alle azioni per prevenire e combattere il bullismo, nonché la successiva Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, sono volte a contrastare e a prevenire un fenomeno dilagante in molti ambienti e spesso diffuso in quello scolastico. Il primo, ovvero il bullismo, è caratterizzato da azioni intimidatorie, aggressive, o addirittura violente, esercitate intenzionalmente da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, attuate individualmente o in gruppo; il cyber bullismo è invece la manifestazione in rete, quindi con una dimensione chiaramente più ampia, del fenomeno bullismo.
Oggi la tecnologia consente ai bulli di entrare nella vita delle vittime, anche violando le barriere della privacy, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet; attraverso gli strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chatt rooms, istant messaging, siti web, telefonate), il cyberbullo riesce a provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi da un nemico apparentemente invisibile.
I provvedimenti legislativi sopracitati intendono contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.
Se è chiara la necessità di intervenire con urgenza, per migliorare il clima relazionale all’interno delle istituzioni scolastiche, altrettanto fondamentale è la collaborazione sinergica di tutti gli attori coinvolti nel sistema scolastico, dal Dirigente scolastico, chiamato ad organizzare e a sovrintendere a tutte le attività, agli alunni che devono acquisire consapevolezza di comportamenti sani e corretti, passando per i docenti che hanno un ruolo che non può prescindere, prima di tutto, dall’essere degli educatori.
1.IL DIRIGENTE SCOLASTICO:
- individua attraverso il Collegio dei Docenti una o più figure quali referenti del bullismo e del cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell’area dell’informatica, partendo dall’utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole
2.IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:
- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d’istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti.
3.IL COLLEGIO DOCENTI:
promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.
4.IL CONSIGLIO DI CLASSE:
- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all’approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all’interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
5.IL DOCENTE:
- intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell’attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.
6.I GENITORI:
- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; v sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d’Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
7. GLI ALUNNI:
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; v durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.
8. MANCANZE DISCIPLINARI
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo:
- la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l’intenzione di nuocere;
- l’isolamento della vittima.
- Rientrano nel Cyber bullismo:
- litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- estromissione intenzionale dall’attività on line;
- invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
9 . L’INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO
Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. Dai 14 ai 18 anni, i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta. Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all’accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi. Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l’insegnante ha l’obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori. La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell’atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati. Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli “una ragazzata”. Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché “se l’è andata a cercare”. Va sottolineato che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico). L’alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.
- SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO
Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo cyberbullismo ne consegue l’informazione immediata al Dirigente Scolastico. Come detto in precedenza, a fenomeni di bullismo o cyber bullismo, è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d’ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti “sessuali”) dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all’Autorità Giudiziaria. La scelta dell’Istituto Comprensivo Carducci-Da Feltre di vietare l’utilizzo di smartphone e/o tablet durante il tempo scuola, fatta eccezione per i casi in cui sia concessa l’autorizzazione da parte del personale della scuola per fini didattico-educativi, secondo “Le linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” emanate dal MPI il 15 marzo 2007, aiuta a contenere la viralizzazione di contenuti lesivi della dignità altrui. A tal proposito si ribadisce che qualora lo studente accendesse o utilizzasse il cellulare (o altri dispositivi affini) durante il tempo scuola questo comporterà il suo ritiro immediato e temporaneo da parte del docente e la riconsegna solo al genitore o suo delegato. L’uso improprio di telefono cellulare, smarthphone e/o tablet durante il tempo scuola (quindi anche visite d’istruzione e attività extracurricolari) e del web, in caso di attività didattiche che ne richiedano l’utilizzo a scuola, comporterà l’attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito da questo Regolamento.
PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti Soggetto responsabile: coordinatore di classe/insegnante di classe.
Altri soggetti coinvolti:
Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori:
- Raccolta di informazioni sull’accaduto
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un’oggettiva raccolta di informazioni; l’adulto è un mediatore in un contesto neutro
- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità
- Comunicazione al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta).
SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:
- si apre un protocollo con uso di apposita modulistica; vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove. Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyber bullismo:
- non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.
TERZA FASE: azioni e provvedimenti
- Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile.
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell’affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri…).
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove.
- Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe.
- Lettera di comunicazione formale all’alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo.
- Scelta dell’opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo.
- Valutazione di un intervento personalizzato – obiettivi: sviluppo dell’empatia, dell’autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione.
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità: sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche.
- Imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia).
Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d’Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un’istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017). L’ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l’istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi: ( L’art. 7 della legge n. 71/2017 configura l’ammonimento come una misura monitoria di” diritto mite”, finalizzata a tutelare preventivamente la vittima dal perpetuarsi di condotte lesive della sua dignità, ma anche a preservare l’autore dei fatti da un eventuale processo penale, richiamandolo sul disvalore sociale dei suoi comportamenti). In caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ultra quattordicenni): denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei Minori. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune. NB. Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.
11. DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO
Bullismo
- Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell’Istituto;
- Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;
- I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;
- Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;
- Le azioni di bullismo avvengono durante l’orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;
- Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;
- Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;
- Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell’atto dell’azione di bullismo;
- Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.
Cyberbullismo
- Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
- Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
- I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri “amici” anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
- Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
- Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
- I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
- Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
- Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
- Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al “profilo utente” creato.
12. STRATEGIE PER COMBATTERE IL FENOMENO
Per affrontare queste problematiche la scuola, raccordandosi con altri attori del territorio, organizzerà :
- incontri nei quali saranno coinvolti docenti, alunni e genitori . (Gli incontri saranno di natura formativa ed informativa);
- laboratori teatrali;
- incontri con esperti ( psicologi, dipendenti della polizia postale).